L’ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa è giuridicamente ininfluente sugli esisti del processo. Per questo può essere impugnata insieme con la sentenza solo nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione o se la richiesta è stata presentata dall’imputato. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 33152