TESTI & e-BOOK

E’ uscito alcuni giorni fa, l’ultimo libro dell’avv. Luigi Quintieri partner del Gruppo il Sole 24 con accreditamento in materia di Diritto degli intermediari finanziari e assicurativi – Diritto e rapporti bancari, redatto, unitamente al Prof. Remo Trezza ed alla Dott.ssa Elena Quarta. Un testo molto interessante, unico nel suo genere , dal titolo: Intelligenza artificiale e giustizia civile smart contro gli abusi del diritto e del processo.

Il  testo  si pone come obiettivo proporre tentativi di soluzioni per contrastare il fenomeno dell’abuso del diritto/processo, figura elaborata in ambito giurisprudenziale, anche, in riferimento al diritto bancario. Attraverso un racconto che descrive il percorso evolutivo della giurisprudenza che si è pronunciata a partire dal 2000 fino alle più recenti, in particolare la Cass. Civ. Sez. Un.  16 febbraio 2017, n. 4090 che introduce il concetto del cd. interesse oggettivamente valutabile al frazionamento.

 L’Autrice Elena Quarta si chiede se si possano ritrovare soluzioni di ausilio volgendo lo sguardo a strade già percorse quali quelle dell’automazione del sistema bibliotecario. In sostanza ci si chiede se  si possa rintracciare l’ordine che sembrava intravedere il Bibliotecario nel racconto la Biblioteca di Babele dello scrittore Jorge Luis Borges. In continuità con questa visione l’Autore Remo Trezza, sulla scorta delle sue ricerche in ambito nazionale ed internazionale, cerca di elaborare soluzioni innovative che includono l’ elaborazione di sistemi intelligenti che riescano  ad individuare Duplicazioni  di cause. Il tutto sempre nella ferma convinzione che i sistemi intelligenti sono degli Ausili a servizio dei Magistrati, degli Avvocati e degli operatori del diritto, come anche ci insegna F. Faggin padre del microprocessore nel suo recente volume edito da Mondadori“ Irriducibile”. 

Mentre L’autore Quintieri, si sofferma invece, sul tema dell’abuso del processo, con particolare attenzione a quello dei mezzi espropriativi, offrendo anche un fac-simile di un atto di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., dove l’avvocato, difendeva, appunto, un debitore da plurime azioni esecutive fondate sullo stesso titolo.

IL CONTENZIOSO SULLE CESSIONI DEI CREDITI IN AMBITO BANCARIO

Premessa

Introduzione

Capitolo 1. Legittimazione processuale e legittimazione ad agire
1.1. Legittimazione processuale
1.2. Legittimazione ad agire
1.3. Legittimità ad agire e titolarità del diritto
1.4. Domanda giudiziale, esercizio del diritto d’azione e titolarità del diritto sostanziale

Capitolo 2. La legge n. 130/99 e le altre fonti normative sulla “cartolarizzazione dei crediti”
2.1. La cartolarizzazione dei crediti in Italia
2.2. La legge n. 130/99
2.3. Le garanzie dello Stato nella gestione dei crediti oggetto di cartolarizzazione
2.4. La disciplina degli Organi Comunitari

Capitolo 3. Gli oneri probatori nella procedura di cartolarizzazione dei crediti e l’art.58 del T.U.B.
3.1. Le procure
3.2. Il contratto di cessione
3.3. L’estratto della Gazzetta Ufficiale
3.4. L’ iscrizione del contratto di cessione nel registro delle Imprese
3.5. L’iscrizione della società nell’elenco ex art. 106 del T.u.b.
3.6. La successione nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.
3.7. Le fideiussioni nelle cessioni dei crediti
3.8. Valore probatorio dell’estratto certificato ex art. 50 T.u.b., per il cessionario
3.9. Annotazione nei registri immobiliari del trasferimento dell’obbligazione

Capitolo 4. Normativa e Giurisprudenza…SCOPRI TUTTO 

RILEVANZA USURAIA DEGLI INTERESSI MORATORI DOPO LE SEZIONI UNITE N. 19597/2020

Prefazione
Premessa
Capitolo 1. Il fenomeno dell’usura: dalla civiltà greca e romana a Dante fino agli anni ’90 del XX secolo di Elena Quarta
1.1. L’usura: ritratto storico
1.2. Il reato di usura: introduzione
1.2.1. La Legge 7 marzo 1996, n. 108: uno strumento imperfetto
1.2.2. Usura soggettiva – usura oggettiva e tasso medio – tasso soglia del reato di usura
Capitolo 2. La disciplina civilistica dell’usura di Elena Quarta
2.1. Gli interessi di Elena Quarta
2.2. Rapporti tra interessi moratori e disciplina antiusura di Nicola Barbuzzi e Elena Quarta
2.2.1. Tesi omogeneità (disciplina antiusura abbraccia sia gli interessi corrispettivi che quelli di mora)
2.2.2. Tesi simmetria (La tesi che esclude gli interessi moratori dal vaglio dell’usura)
2.3. Individuazione del tasso soglia degli interessi di mora di Nicola Barbuzzi e Elena Quarta
2.4. Conseguenze sanzionatorie superamento del tasso soglia di Nicola Barbuzzi e Elena Quarta
2.5. Le istruzioni della Banca d’Italia e la loro discussa valenza di Luigi Quintieri
2.5.1. La disapplicazione delle direttive della Banca d’Italia di Luigi Quintieri
Capitolo 3. Il delitto di usura di Elena Quarta
3.1. Introduzione: i rapporti tra la fattispecie penale e l’ordinamento civile di Luca Rizzo
3.2. Il delitto di usura: oggetto del…..SCOPRI TUTTO

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ARTICOLI PUBBLICATI

Le “intoccabili” società di cartolarizzazione dei crediti di Luigi Quintieri · 22 agosto 2022

La cartolarizzazione dei crediti, più nota con il termine inglese: “securitization” , è stata introdotta in Italia dalla L.130 del 30 Aprile 2019 che consta di soli 7 articoli, negli anni più volte modificati ed integrati.

Tra questi articoli, quello che desta, a mio avviso, maggiore interesse da un punto interpretativo, da cui traspare chiaramente il “favor” di cui godono le stesse, è l’art. 4.

In particolare nel comma II°  si legge che: “dalla data della  pubblicazione  della  notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale … sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui  all’articolo  1, comma 1, lettera b)               le somme corrisposte dal debitore  o  dai  debitori  ceduti… siano destinate  in  via  esclusiva, dalla  società  cessionaria,   al soddisfacimento dei diritti  incorporati  nei  titoli  emessi,  dalla stessa o da  altra  società…”) in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data, la cessione dei crediti è opponibile:

  1. a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
  2. b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione”.

Dalla lettura di questo articolo si può arguire che, quando ci si trova di fronte a una SPV ( Special Purpose Vehicle), ovvero una società di veicolo , che interviene o fa un decreto ingiuntivo, bisognerebbe chiamare in causa la società cedente, se i profili contestati riguardano, per esempio, la sussistenza di interessi anatocistici, usura, violazioni delle norme che riguardano la trasparenza del contratto.

Stante al dictum di questo articolo, infatti, la cessionaria è titolare soltanto del credito e, pertanto, non anche del contratto da cui tale credito ha dato origine. Del resto, la distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto è presente anche nel codice civile. Dall’art. 1406 c.c. si arguisce, infatti, che se il contratto prevede prestazioni a carico di una sola parte, così come se è stata eseguita una sola delle due prestazioni, si può configurare, al più, la cessione del credito (1260 c.c.) che è cosa ben diversa dalla cessione del contratto, poiché quest’ultima implica il trasferimento dell’intera posizione contrattuale, mentre la prima, appunto, solo del diritto di credito.

 

Pertanto, alla luce della normativa citata, al cessionario del credito non potrebbero essere opposte le eccezioni riguardanti i vizi del contratto, intercorso tra il debitore ceduto ed il cedente, anche se tale credito è posto in esecuzione dal cessionario stesso, con un decreto ingiuntivo o anche in sede di esecuzione se fa un pignoramento o interviene a pignoramento iniziato portando avanti l’azione.

Quindi, per quanto le Società di veicolo siano in qualche modo disciplinate allo stesso modo degli intermediari di cui al titolo V° del T.u.b., si noti sin da subito che le stesse godono di una disciplina, per quanto costituita da pochi articoli, continuamente modificati ed integrati [1],  farraginosa e che presenta molte sfaccettature a danno dei debitori ceduti.  Basti pensare che le stesse sono costituite perlopiù sottoforma di srl, quindi hanno una capitale sociale di  soli € 10.000,00 e che si finanziano con dei titoli che emettono e dalla cui vendita pagano la società cedente, con l’esplicita previsione, nell’ articolo 4 ter, che tale incasso  costituisce  patrimonio separato a tutti  gli  effetti  da quello della banca cedente  domiciliataria  del  conto  e  da  quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato, infatti, non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli, e, nel loro interesse, dalla società di cui  all’articolo  3, comma 1, ovvero dalla banca o dalla società’ finanziaria, di cui  al già citato  articolo  106  del  decreto  legislativo  n.  385  del   1993, cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione.

L’art. 4 della L. 130/99, pertanto, ci dice chiaramente che alle SPV non possiamo sollevare eccezioni che riguardano eventuali anomalie presenti nel contratto e quindi si rischia, nel caso in cui non si chiami in causa la società cedente, di ottenere un bel rigetto di tutte le eccezioni, per motivi processuali e, cosa ancora più grave, a cui certamente non abbiamo un rimedio, che le somme delle SPV siano impignorabili e pertanto, supponendo di vincere una causa nei loro confronti, sussiste il problema che non possiamo riscuotere il nostro credito dalle stesse, neppure con un  pignoramento. Del resto la normativa è chiara nell’indicare che non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 (cioè i creditori) sui conti della società veicolo, conti aperti presso la banca cedente in cui affluiscono notevolissime somme.

La stessa legge, inoltre, stabilisce che “i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società [cessionaria] e da quello relativo alle altre operazioni” (art. 3.2). Inoltre nel caso in cui la stessa società realizzi più operazioni di securitization, i proventi di ciascun blocco di crediti sarà indipendente rispetto all’altro e su questi patrimoni sono ammesse azioni da parte dei soli creditori portatori dei titoli emessi. Pertanto, in buona sostanza e sulla falsariga dei fondi comuni di investimento, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo.

Per un maggiore approfondimento sulle questioni che riguardano le cartolarizzazioni, in particolare in merito agli oneri probatori ex art. 58 del T.U.B. è possibile partecipare al tavolo di confronto fissato il 7 settembre alle ore 15:00 su teams

CONSULENZA

Lo Studio Legale e Commerciale Quintieri,  con sede in Calabria ma con operatività a  livello nazionale si occupa dell’analisi dei rapporti bancari e della difesa tecnica e giuridica sia in sede stragiudiziale che giudiziale.