- L’impresa è una organizzazione mai statica ma quotidianamente in divenire; ciò implica che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili non possono assumere la caratteristica dell’adeguatezza attestabile con una “certificazione di qualità”, ma in realtà devono essere costantemente monitorati, e se necessario modificati, in modo da rispondere alle ampliate esigenze informative dell’imprenditore affinché l’impresa operi sul mercato senza arrecare danni ai terzi.
Se per molti imprenditori è ancora difficile comprendere la reale efficacia degli “Assetti Organizzativi”, ci ha pensato il legislatore con l’articolo 2086, c. 2, del Codice Civile; l’impresa, attraverso adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, si arricchisce di un sistema di allerta in grado di intercettare possibili indizi di crisi.
In aggiunta, il comma 3) lettera c) dell’articolo 3 del Digs 14/2019 fornisce anche lo standard che dal 15 luglio definirà cosa si intende per adeguati assetti, vale a dire il fatto di disporre di tutte le informazioni necessarie a rispondere alle 61 domande alla check list di cui al decreto del ministero della Giustizia 28 settembre 2021. Viene introdotto l’obbligo, ad esempio, di disporre di un piano strategico nel quale siano contemplate l’analisi di scenario, la Swot analysis, la mappa strategica ed un certo numero di Kpi di controllo.
Per brevità citiamo solo due fra le domande più significative:
-L’impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale?
-L’impresa è in grado di stimare l’andamento gestionale ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (Kpi) che consentano valutazioni rapide ed in continuo?
Come si vede, la norma va ben oltre il cosiddetto controllo “backward looking” basato principalmente sull’analisi del bilancio e dall’analisi degli scostamenti dal budget. Viene introdotto dal legislatore come obbligatorio un approccio “forward looking” di tipo qualitativo quasi a voler suggerire l’adozione di strumenti come la Balanced Scorecard , tecnica di management diffusissima nel mondo ma pressoché sconosciuta in Italia.
In ogni caso il legislatore ha fatto le proprie scelte in modo molto netto e chiaro. I professionisti e i consulenti che a vario titolo sono chiamati a dotarsi di strumenti di analisi capaci di supportare le loro scelte e a collaborare con le aziende, compresi sindaci e revisori, saranno tenuti non solo ad adeguarsi, ma anche ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, passando dall’essere solo semplici fiscalisti a riappropriarsi, allo stesso tempo, della “cultura d’impresa” tornando così a essere giuristi ed economisti d’impresa.
Questo è quanto indicato nell’articolo de Il Sole 24 Ore!
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